INVESTIGAZIONI PRIVATE ROMA
L’attività di indagine in ambito privato può riguardare l’ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale e la ricerca di persone scomparse.
Per eliminare ogni dubbio o sospetto l’Agenzia FM – Investigazioni redigerà una relazione investigativa da consegnare al cliente alla fine dell’incarico nella forma di un rapporto scritto correlato da foto, filmati e qualsiasi altro accertamento inerente il caso. La documentazione probatoria fornita, legalmente riconosciuta, sarà utilizzabile a Vostra discrezione in sede giudiziaria in cause di separazione tra coniugi, divorzio, affidamento dei figli, decisione o revisione delle condizioni economiche di separazione, controversie familiari di varia origine e natura, procedimenti a seguito di minacce o lettere anonime.
L’Agenzia FM – Investigazioni garantisce una consulenza preliminare gratuita ed assoluta riservatezza, sia nel caso di accettazione che di non affidamento dell’incarico investigativo.
Investigazioni in ambito matrimoniale
Il lavoro dell’Agenzia FM – Investigazioni consiste nel documentare l’infedeltà coniugale (ai sensi dell’arti. 143 c.c.) dopo attenta valutazione con il cliente riguardo gli obiettivi da raggiugere. Viene prodotta una relazione utilizzabile anche in tribunale, allegando filmati, fotografie e testimonianze. Per quanto sia consentito svolgere indagini sul coniuge al fine di tutelare un proprio diritto, è sempre sconsigliabile svolgere investigazioni in proprio, onde evitare di ledere i diritti del coniuge, quali la riservatezza delle sue comunicazioni.
La Suprema corte con la sentenza 9287/97 ribadisce che il dovere di fedeltà, che l’articolo 143 del codice civile inserisce tra gli obblighi nascenti dal matrimonio, consiste nell’impegno di ciascun coniuge a non tradire la fiducia reciproca o meglio a “non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. La violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti. Ciò può avvenire anche dopo l’insorgere dello stato di separazione non essendo da escludere che questa lasci sussistere tra i coniugi una (magari limitata) solidarietà, tale da giustificare la permanenza dell’obbligo di fedeltà”.
Pertanto la violazione dei doveri coniugali del coniuge si concretizza non solo quando questo abbia rapporti sessuali extraconiugali, ma anche nelle infedeltà sentimentali o addirittura apparenti, come per quelle relazioni platoniche che si sviluppano su piattaforme virtuali e social media se riscontrate come causa della crisi coniugale. In questo modo si configura una violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi anche quando uno di questi causa un danno morale all’altro, tradendo per l’appunto “il rapporto di dedizione fisica e spirituale” reciproco.
Il giudice che pronunci la separazione e stabilisca che uno dei due coniugi ha avuto un comportamento contrario agli obblighi coniugali, fa gravare su questo la separazione con addebito e questo può influire, tra l’altro, sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento.
Molto spesso può capitare che il partner abbia nascosto parte del suo passato per celare caratteristiche personali che possano disturbare il normale svolgimento della vita coniugale. L’Agenzia FM – Investigazioni conduce indagini prematrimoniali allo scopo di palesare verità sul partner prima del matrimonio, verificando così la situazione patrimoniale e familiare, frequentazioni del futuro coniuge fornendovi elementi adeguati per comprendere la sua moralità, la sua serietà ed il grado di fiducia che potete riconoscere lui senza incorrere in sgradite sorprese ormai tardi. Rendervi certi sulla bontà, o meno, della vostra scelta è il fine che persegue l’Agenzia FM – Investigazioni, in base alle legislazioni vigenti, con uno staff investigativo di massima riservatezza e capacità.
Calcolo o revisione dell'assegno di mantenimento
L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento. Questo, così come stabilito dall’art.156 del codice civile, è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi. Nella stessa misura in cui continua a sussistere, in caso di separazione, l’obbligo all’assistenza materiale tra coniugi, permane l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli. Si presentano quindi due situazioni: il versamento di un assegno per il mantenimento a favore del coniuge e/o a favore dei figli.
In base all’art.156 del codice civile, il giudice può disporre la corresponsione del suddetto assegno qualora sussista una disparità economica tra i due coniugi, al richiedente non sia stata addebitata la separazione, quest’ultimo non disponga di adeguati redditi propri e ne abbia formulato esplicita richiesta nel ricorso per la separazione. Per quanto riguarda il calcolo dell’assegno di mantenimento, questo deve assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante il rapporto di coniugio, dove per analogo non deve intendersi esattamente il medesimo stile di vita, ma uno molto simile che tenga conto dell’effetto economico-psicologico successivo ad una separazione: il coniuge separato non deve scivolare in una fascia economico-sociale macroscopicamente deteriore.
La scelta di garantire al coniuge separato un tenore di vita non dissimile da quello goduto in regime matrimoniale sembrerebbe la più adatta a tutelare quei casi in cui, per scelta comune, uno dei coniugi rinunci alla propria professionalità e si trovi poi, una volta separato, in difficoltà dei reinserimento sociale e lavorativo. Il giudice dovrà tenere conto dei redditi lavorativi dei coniugi, delle proprietà immobiliari e mobiliari, della disponibilità della casa coniugale, di eventuali investimenti o di ogni ulteriore fonte di reddito, ma anche del reale tenore di vita condotto dai coniugi in costanza di matrimonio, dell’attitudine al lavoro del coniuge richiedente, dei reali mezzi economici suoi e del coniuge economicamente più forte. In questo tipo di valutazioni la documentazione fiscale può non chiarire l’effettiva capacità economica dell’ex-coniuge e dovrà essere provata dalla parte richiedente, evidenziando il possesso di beni di lusso e lo stile di vita dell’altra non solo all’atto della separazione, ma anche all’emergere di nuove circostanze.
L’Agenzia FM – Investigazioni svolgerà, con esperienza e massima dedizione, tutte le investigazioni, ai termini di legge, utili al calcolo o alla revisione dell’assegno di mantenimento, fornendo, al termine delle stesse, una documentazione, utilizzabile in tribunale, sui beni dell’ex coniuge, riconducibili ufficialmente a lui o meno, sul suo reale tenore di vita, sulla sua effettiva situazione lavorativa, su una sua convivenza more uxorio (come se fossero marito e moglie, pur non essendo sposati).
In caso di separazione dei genitori i figli hanno diritto di godere del medesimo tenore di vita di cui godevano quando la famiglia era unita. Ciò significa che entrambi i genitori sono chiamati a contribuire alle loro esigenze. Il genitore non collocatario è tenuto a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento al genitore convivente con i figli, oltre a partecipare alle eventuali spese straordinarie nella misura del 50%. Se la separazione è consensuale sono i genitori di comune accordo a determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento. In caso di disaccordo, sarà necessario intraprendere una separazione giudiziale ed in quella sede sarà il giudice a determinarne l’importo nella misura ritenuta più equa.
La Cassazione, con sentenza n. 21178/2018 del 24.08.2018, ha affermato che “i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo. Di conseguenza le domande delle parti in tema di assegni in favore della prole non possono essere, semplicemente, respinte – laddove vi sia una non completa dimostrazione dei fatti sui quali le stesse si fondano – ma, al giudice viene richiesto di operare, sempre, una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli verifica esperibile anche di ufficio”.
Il giudice dovrà considerare: le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con il raggiungimento della maggiore età, l’assegno da parte del genitore non collocatario può essere versato direttamente ai figli a condizione che questi ne facciano richiesta. Detto assegno va corrisposto sino a quando i figli non trovano una occupazione. Il genitore potrà sospendere il versamento dell’assegno solo sotto autorizzazione del giudice e non sarà tenuto a corrisponderlo anche se, poco dopo la sospensione, per qualsiasi motivo, il figlio ritornasse disoccupato. Solo in condizioni di seria indigenza dei figli, al genitore sono dovuti gli alimenti, lo stretto necessario per mangiare e vivere.
Investigazioni in ambito familiare
A fronte della conclusione di un rapporto sentimentale, anche se non “suggellato” da un matrimonio, in presenza di figli minori, assume rilievo centrale il loro affidamento, di regola condiviso tra i genitori, per sua natura e caratteristiche il più idoneo a consentire ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e parenti. Il giudice dispone l’affido esclusivo in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei due genitori, ritenendo il provvedimento la soluzione migliore per il bene del minore, a sua volta interpellato d’obbligo al fine di tutelarne il diritto ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni.
La richiesta di affidamento esclusivo va motivata, provando che il ruolo genitoriale dell’altro sia un pericolo per il minore. La legge punisce il genitore che, senza fornire adeguate motivazioni, chieda al giudice l’affidamento esclusivo, questo per evitare propositi vendicatori tra i genitori. Alcune motivazioni che possano giustificare la richiesta: disinteresse e carenze affettive, abuso o violenza, denigrazione dell’altro genitore di fronte al minore. Spetta al giudice valutare il grado di pericolo, se presente, per il minore, dovuto ad uno dei genitori.
Le indagini svolte dall’Agenzia FM – Investigazioni supportano una richiesta di affido esclusivo, documentando le mancanze del genitore con filmati, fotografie e testimonianze, producendo una relazione utilizzabile anche in tribunale.
Il servizio di controllo e tutela sui minori è finalizzato alla conoscenza da parte dei familiari sulla condotta di vita dei figli, i luoghi e le persone frequentati e le eventuali molestie subite, onde poter prevenire o correggere situazioni pregiudizievoli o negative.
Il D.lgd. 154/2013 riscrive gli articoli 315 e ss. del c.c. e introduce il concetto di responsabilità genitoriale, puntualizzando i doveri reciproci di genitori e figli, stabilendo per i primi il dovere di educare e vigilare i secondi. L’Agenzia FM – Investigazioni effettua indagini per controllo e tutela di figli minorenni, verificando e documentando frequentazioni e comportamenti dell’adolescente fuori dal contesto familiare, accertando l’ottemperanza agli obblighi scolastici, la sospetta assunzione di sostanze stupefacenti, l’uso di alcool o azioni violente o illecite, comportamenti dannosi per sé o per gli altri, casi di bullismo, situazioni di rischio dovute all’uso scorretto di mezzi tecnologici (computer, telefoni, ecc.).
Numerosi sono i comportamenti del minore che possono fungere da campanello d’allarme per il genitore: cambiamenti d’umore repentini, mutamenti delle abitudini e nelle frequentazioni, conflittualità con i genitori, scarsa cura di se e carente impegno scolastico. Nel caso sia necessario, l’Agenzia FM – Investigazioni, con il proprio staff di esperti professionisti, può aiutarvi a venire a conoscenza di eventuali situazioni di rischio:
- Frequentazioni di luoghi a rischio, quali sale giochi;
- Assunzione di sostanze stupefacenti;
- Assunzione di alcolici;
- Molestie subite (bullismo o pedofilia);
- Cyberbullismo;
- Blackmailing e ricatto;
- Appartenenza e frequentazioni di gruppi devianti (ad esempio sette).
L’asse ereditario è l’insieme dei beni, dei diritti, delle obbligazioni che, in quanto suscettibili di essere trasferiti agli eredi per successione mortis causa, costituiscono l’oggetto della divisione ereditaria.
In presenza o meno di un lascito testamentario, l’Agenzia FM – Investigazioni fornisce consulenza specializzata per analizzare e ricostruire rapporti di parentela, accertare la veridicità delle disposizioni testamentarie, distrazione di beni dall’asse ereditario e molte altre informazioni, fino da accertare eventuali casi di circonvenzione di incapace.
Soprattutto in caso di decesso di soggetti aventi ingenti patrimoni, può essere difficoltoso individuare i vari beni, rendendo necessarie ricerche più approfondite per determinare con esattezza tutti i beni immobiliari e non, di proprietà del de cuius.
L’indagine avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti, utilizzando fonti pubbliche, e si espleta tramite indagini bancarie sul defunto, ricerche immobiliari, analisi della consistenza e dei gravami dello Stato, ricerche di beni mobili registrati e veicoli, ricerche ed analisi presso Uffici Anagrafe, Uffici Catastali, Camera di Commercio, oltre ad informazioni raccolte da tutte le fonti utili a ricostruire lo storico familiare del defunto. Al termine dell’indagine, l’Agenzia FM – Investigazioni offre un completo resoconto dei riscontri effettuati, con prove documentali, fotografiche e filmati, integrate nel caso da perizie calligrafiche e grafologiche, il tutto legalmente utilizzabile in Tribunale.
Altre indagini private
L’Art. 2697 del Codice Civile, relativo all’Onere della Prova, sancisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.” Quindi, in ambito civile, chi agisce in causa, non può solo lamentare la lesione di un proprio diritto, limitandosi a descrivere la situazione concreta, ma deve fornire le prove. Per quanto facilmente possano essere reperibili, il tribunale non può sostituirsi alla ricerca delle prove, né potrà ricordarlo o suggerirlo, essendo il giudice un soggetto terzo ed imparziale anche dinanzi agli errori processuali degli avvocati.
Al fine di produrre tali prove, l’Agenzia FM – Investigazioni supporta il richiedente nella ricerca delle prove necessarie a dimostrare qualsiasi tipo di diritto vantato, producendo, al termine dell’investigazione, una relazione adeguata producibile in sede giudiziaria.
Il recupero crediti è l’attività svolta con lo scopo di ottenere da parte del debitore il pagamento (totale o parziale) di un credito. Esistono due possibilità di recupero crediti: quella in via stragiudiziale e quella in via giudiziale.
A tale fine, l’Agenzia FM – Investigazioni svolge indagini patrimoniali tese a rilevare il patrimonio ufficiale o ufficioso di un soggetto (persona fisica o giuridica), per poter identificare beni da aggregare (immobili, mobili o crediti presso terzi), quindi accertare che il debitore abbia risorse per poter estinguere il debito ed infine valutare la strategia di recupero più opportuna. L’indagine viene svolta nel rispetto delle normative vigenti, l’esito dell’investigazione è producibile in sede giudiziaria.